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C.M. 25/02/1991 n. 34233Circolare Ministero dei Lavori Pubblici n. 34233 del 25/02/1991 Ministero dei lavori pubblici - Legge 02/02/1974 n. 64 - art. 1 D.M. 04/05/1990. Istruzioni relative alla normativa tecnica dei ponti stradali. PREMESSA Con decreto ministeriale 04/05/1990 sono stati approvati i criteri generali e le prescrizioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo dei ponti stradali. Al fine di una esatta interpretazione delle norme, sono state elaborate da questo Servizio Tecnico Centrale le presenti istruzioni, su cui ha espresso parere favorevole l'Assemblea Generale del Consiglio Superiore. Le istruzioni, oltre a riguardare la materia trattata dalle norme, recano nella parte finale disposizioni concernenti la manutenzione e l'ispezione dei ponti. Per facilità di consultazione gli argomenti esposti nelle istruzioni sono stati distinti, per quanto possibile, con una numerazione corrispondente a quella delle norme. Le presenti istruzioni sostituiscono integralmente quelle di cui alla circolare n. 20977 dell'11/11/1980 di questo Servizio Tecnico Centrale. Sia le norme che le presenti istruzioni riguardano i ponti di nuova costruzione. Per i ponti esistenti vale quanto specificato al paragrafo 9. 1. INTRODUZIONE 1.2 Coordinamento con altre norme Le presenti istruzioni, oltre ad essere coordinate con le norme tecniche emanate nell'ambito della Legge 02/02/1974 n. 64 e della e della Legge 05/11/1971 n. 1086, fanno riferimento anche alle vigenti norme del C.N.R. relative alle strade urbane ed alle strade extraurbane. 2. PRESCRIZIONI GENERALI 2.1 Geometria della sede stradale La sede stradale deve essere progettata in accordo con quanto previsto dalle norme C.N.R. di cui al punto 1.2. Sui ponti deve essere di regola mantenuta la sezione stradale corrente, ivi comprese le pendenze trasversali, salvo quanto attiene ai marciapiedi, come successivamente indicato. Qualora, in casi particolari validamente motivati ed escludendo comunque ponti di limitata lunghezza ed importanza, fosse necessario derogare da quanto sopra prescritto, le eventuali variazioni di ciascun elemento compositivo della sezione corrente debbono essere realizzate gradualmente con il seguente criterio: variazione di larghezza rispetto alla lunghezza corrispondente, non maggiore di 1% per velocità di progetto maggiore od uguale a 100 km/h, non maggiore di 2% per velocità di progetto minore od uguale a 50 Km/h, con interpolazione lineare per velocità intermedie. Quando, in sezioni stradali a carreggiate separate, viene soppressa la continuità strutturale fra le due carreggiate, abolendo lo spartitraffico, deve comunque garantirsi la prosecuzione della sede naturale, mantenendo sull'opera d'arte in sinistra della singola carreggiata, il franco di sicurezza minimo pavimentato e libero da ostacoli, ancorchè continui, previsto dalle citate norme C.N.R. per la categoria della strada in questione. Salvo situazioni particolari validamente motivate, nel caso di sezione stradale corrente con banchina di larghezza minore di 3 m, a fianco della banchina sul lato destro deve essere disposto un marciapiede rialzato avente principalmente funzione di passaggio di servizio e di transito pedonale di emergenza; esso deve avere larghezza minima netta di 0,75 m ed essere delimitato verso banchina da un ciglio di tipo sormontabile. Nel caso di carreggiate separate o indipendenti il marciapiede di cui al comma precedente deve essere disposto solo sul lato destro. 2.2 Altezza libera Nel caso in cui le esigenze geometriche imposte da vincoli non eliminabili inducano ad adottare, per l'altezza utile tra il piano stradale e l'intradosso di un ponte a questo soprastante le riduzioni di cui al secondo e terzo capoverso del punto 2.2 delle norme, il progettista deve corredare il progetto della documentazione necessaria a dimostrare la necessità della riduzione in base allo stato delle esistenti infrastrutture, alle situazioni geo-morfologiche ed alla comprovata natura di strada a traffico selezionato, cui appartengono le corsie che sottopassano l'opera d'arte. Ove prescritto, la documentazione deve essere presentata ai Comandi competenti per territorio, Militare e dei Vigili del Fuoco, con tutte le notizie utili fornire ai suddetti Organi elementi di giudizio ai fini dell'accesso alle zone servite dalla strada da parte di mezzi speciali - in particolar modo di quelli di soccorso dei Vigili del Fuoco - che non potrebbero transitare sotto l'opera d'arte progettata, evidenziando particolarmente quali percorsi alternativi idonei potrebbero, eventualmente, essere transitabili in tempi accettabili dagli speciali mezzi di soccorso. 2.4 Problemi idraulici Gli elementi del ponte, quali le opere di sostegno, di difesa ed accessorie, quando interessino l'alveo di un corso d'acqua, specie se di qualche importanza, dovranno far parte di un progetto unitario. Nello studio andranno in particolare illustrati i seguenti aspetti: - ricerca e raccolta presso gli Uffici ed Enti competenti delle notizie e dei rilievi esistenti, utili per lo studio idraulico da svolgere; -giustificazione della soluzione proposta per: l'ubicazione del ponte, la sue dimensioni e le sue strutture in pianta, in elevazione ed in fondazione, tenuto conto del regime del corso d'acqua, dell'assetto morfologico attuale e della sua prevedibile evoluzione e della natura geologica della zona interessata; -studio idrologico degli eventi di massima piena; esame dei principali eventi verificatisi nel corso d'acqua; raccolta dei valori estremi, in quanto disponibili, e loro elaborazione in termini di frequenza probabile del loro verificarsi; definizione dei mesi dell'anno durante i quali siano da attendersi eventi di piena, con riferimento alla prevista successione delle fasi costruttive; -definizione della scala delle portate nella sezione interessata per le condizioni attuali e per quelle dipendenti dal costruendo manufatto, anche per le diverse e possibili fasi costruttive previste; calcolo del rigurgito provocato dal ponte. Nel caso in cui l'opera di attraversamento sia costituita, oltre che dal ponte vero e proprio, anche da uno o due rilevati collocati in alveo, dovranno essere valutate quali modifiche possano prodursi a monte dell'opera in conseguenza della riduzione della luce libera rispetto a quella primitiva. 2.4.1 Indicazione dei criteri per fissare il franco minimo rispetto al livello di massima piena La quota idrometrica ed il franco dovranno essere posti in correlazione con la piena di progetto anche in considerazione della tipologia dell'opera e delle situazioni ambientali. Può ritenersi normalmente che il valore della portata massima e del relativo franco siano riferiti ad un tempo di ritorno non inferiore a 100 anni; è di interesse stimare i valori della frequenza probabile di ipotetici eventi che diano luogo a riduzioni del franco stesso. Nel caso di corsi d'acqua arginati, la quota di sottotrave dovrà comunque essere non inferiore alla quota della sommità arginale. Nello studio idraulico, sempre che le opere interessino l'alveo, si dovranno inoltre considerare i seguenti problemi: - classificazione del corso d'acqua ai fini dell'esercizio della navigazione interna; - valutazione dello scavo localizzato con riferimento alle forme ed alle dimensioni delle pile, delle spalle e delle relative fondazioni, nonchè dei rilevati; - valutazione degli effetti dovuti alla eventuale presenza di una corrente veloce; -esame delle conseguenze della presenza di natanti, corpi flottanti e trasportati dalle acque, ove ricorra detta possibilità, e studio della difesa dagli urti e dalle abrasioni, nonchè delle conseguenze di possibili ostruzioni delle luci (specie se queste possono creare invasi anche temporanei a monte), sia in fase costruttiva sia durante l'esercizio delle opere. In situazioni particolarmente complesse può essere opportuno sviluppare le indagini anche con l'ausilio di modelli idraulici sperimentali. 2.4.2 Relazione idraulica Le questioni idrauliche, trattate con ampiezza e grado di approfondimento commisurati alla natura dei problemi ed al grado di elaborazione del progetto, saranno oggetto di apposita relazione idraulica, che farà parte integrante del progetto stesso. 3. AZIONI 3.1 Generalità Secondo quanto indicato nelle "Norme sulla sicurezza e sui carichi", emanate ai sensi dell'art. 1 della legge 02/02/1974 n. 64, i valori delle azioni di cui ai punti seguenti devono essere assunti direttamente nelle verifiche effettuate con il metodo delle tensioni ammissibili. Se le verifiche di sicurezza si effettuano con il metodo semiprobabilistico agli stati limite, i sopradetti valori devono considerarsi valori nominali di riferimento assimilabili a valori caratteristici. Quando gli effetti della viscosità assumano particolare rilevanza ai fini delle verifiche, potrà essere opportuno prendere in esame leggi di viscosità scelte caso per caso in relazione ai materiali ed ai procedimenti costruttivi impiegati. 3.2 Carichi permanenti 3.2.1 Per la valutazione dei pesi propri delle strutture (g1) si farà riferimento ai pesi unitari dei materiali indicati nelle istruzioni relative alle "Norme sulla sicurezza e sui carichi". 3.2.2 Per quanto riguarda la pavimentazione stradale, nel progetto occorre indicare lo spessore nominale iniziale (e il relativo carico) e lo spessore massimo (e il relativo carico) che potrà assumere nel tempo la pavimentazione in relazione alle operazioni di manutenzione ordinaria. Ovviamente per il progetto dell'opera si deve tener conto del carico massimo della pavimentazione. Questi dati debbono essere tenuti in conto nelle specifiche di manutenzione delle opere. 3.2.3 Le altre azioni permanenti g3 (spinta delle terre, spinte idrauliche, ecc.) vanno introdotte nei calcoli con la massima e minima valutazione secondo le indicazioni della tabella contenuta nel punto 3.13 delle norme, in modo da ottenere le condizioni di verifica più gravose. In particolare nel calcolo delle spinte delle terre dovute al terrapieno dovrà tenersi conto anche della presenza di eventuali carichi mobili e sovraccarichi sul terrapieno stesso. 3.3 Distorsioni (azioni indirette) 3.3.2 Per opere di particolare importanza o di particolare situazione ambientale, le variazioni termiche andranno valutate caso per caso in relazione alle caratteristiche dell'opera e del sito, considerando comunque come valori minimi inderogabili quelli indicati dalle norme tecniche sui carichi e sicurezza. Andrà considerato: a) una variazione termica uniforme; b) un gradiente termico tra l'estradosso e l'intradosso degli impalcati che, in mancanza di analisi specifiche, potrà essere assunto di 10 ºC con andamento lineare tra detti estremi, oppure con discontinuità fra la soletta e la sottostante parte di impalcato; c) nel calcolo di verifica di impalcati a cassone in c.a. occorre controllare anche gli stati tensionali conseguenti a variazioni di temperature lineari nello spessore non minori di 10ºC tra superfici interne ed esterne (sia interno caldo sia interno freddo). Quest'ultima verifica andrà estesa a pile e spalle cave, per le quali occorrerà inoltre, quando del caso e in alternativa, considerare una variazione di temperatura di 10 ºC tra zone esposte al sole e quelle in ombra; d) nelle verifiche non si considereranno concomitanti gli effetti delle variazioni nello spessore con gli altri. 3.3.3 Gli effetti dei cedimenti vincolari vanno aggiunti a quelli delle distorsioni e presollecitazioni di progetto, quando rendono più gravose le condizioni di verifica delle strutture o di sue parti. 3.4 Carichi mobili 3.4.1 Per le strutture di svincolo, intersezione e diramazione, nonchè nel caso di larghezza di carreggiata variabile per la presenza di corsie di decelerazione o accelerazione, le condizioni di carico saranno determinate caso per caso in armonia con quelle corrispondenti alla sezione stradale corrente. 3.9 Azioni sismiche Ai fini dell'applicazione ai ponti delle Norme per le costruzioni in zona sismica, si forniscono le seguenti precisazioni: |
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